I procedimenti di accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40 e ss. del CCII sono trattati, ai fini del calcolo del contributo unificato, come procedimenti ordinari e non come procedimenti camerali;
Conseguentemente, il contributo unificato sarà determinato non in misura fissa ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia), bensì in relazione al valore della causa, da individuare secondo i principi fissati dal codice di procedura civile, cioè sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona;
Nel caso in cui con un medesimo ricorso la parte chieda l’attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/liquidazione, uno subordinato all’altro, il contributo unificato dovuto va determinato sommando tra loro il valore delle domande;
Il medesimo criterio si applica anche con riferimento:
ai procedimenti di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII;
ai procedimenti di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII;
ai procedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 297 e ss. CCII.
I ricorsi introduttivi dei procedimenti sopra indicati devono obbligatoriamente contenere la dichiarazione di valore della controversia ai fini del pagamento del contributo unificato, che sarà commisurato al valore della causa dichiarato, secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
In caso di omissione della dichiarazione di valore della causa, troverà applicazione, in base al comma 6, dell’art. 13 del T.U. Spese di giustizia sopra citato, il valore massimo previsto dal comma 1, lett. g), del medesimo articolo.
Per i procedimenti di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. CCII continua invece ad applicarsi il contributo unificato in misura fissa previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia), ossia pari a euro 98,00.